Piccolo imprenditore agricolo: obbligatoria l'iscrizione al Registro Imprese per la vendita su aree pubbliche
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n.8698 del 20 gennaio 2014 ha fornito chiarimenti in merito all'iscrizione al Registro delle Imprese del piccolo imprenditore agricolo.
Il quesito
Nel caso di specie un Comune chiedeva informazioni circa l'obbligatorietà di iscrizione nel Registro Imprese da parte di un piccolo imprenditore agricolo che intendeva avviare l'attività di vendita su aree pubbliche con posteggio e in modo itinerante dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo.
Lo stesso, dichiarava di on essere obbligato all'iscrizione presso la sezione speciale del registro Imprese in quanto , ai sensi dell'art.2 della Legge 77/1997, aveva un fatturato inferiore ai 7.000 euro.
Chiedeva pertanto un chiarimento, anche ai sensi di quanto disposto dall'art.4, co.1. D.Lgs 228/2001 " gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"
Le disposizioni finali
Il Ministero ha chiarito che l'imprenditore agricolo che intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche - salvo diverso avviso delle competenti Amminstrazioni chiamate in causa - ai sensi della normativa vigente incorrerebbe nell'obbligo all'iscrizione al registro Imprese.
Sebbene l'art.2 della Legge 77/1997 preveda l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o , in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro, la stessa non può essere applicata nel caso si vendita su aree pubbliche (art.4, co.1. D.Lgs 228/2001).