Redditometro: presunzione semplice
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23554 del 20 dicembre 2012 afferma in modo chiaro e preciso che lo strumento del redditometro ha valenza di presunzione semplice sulla base della quale determinare il reddito presunto del contribuente.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ritiene illegittimo l'accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che aveva aderito al c.d. "concordato di massa" del 1994.
La sentenza chiarisce che l'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'art. 22 del D.L. 78/2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale.
Già nel 2011 la Cassazione con la sentenza n. 13289 si era espressa in tal senso e cioè, equiparando il redditometro agli studi di settore, aveva attribuito al "vecchio" redditometro capacità probatoria di presunzione semplice, semplice indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria solo se supportato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Ne deriva, quindi, che l'onere della prove non si inverte nei riguardi del contribuente, ma resta a carico dell'Amministrazione finanziaria