Unico 2014 Enti non commerciali
Il Modello “UNICO - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello stato:
- enti pubblici e privati diversi dalle società
- trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
- organismi di investimento collettivo del risparmio
Soggetti esclusi:
- organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni
Classificazione degli enti non commerciali prevista dall'art. 73, comma 1, del TUIR:
- quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
- quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR).
Residennza nel territorio dello Stato:
Le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.
Elementi distintivi degli enti non commerciali:
L’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale,(attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR).
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato:
- in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata
- In mancanza dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
Ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Svolgimento di più attività: nell’ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell’attività effettivamente svolta ai sensi dell’art. 149 del TUIR.
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato:
Le società e gli enti non commerciali, compresi i trust, di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.