Contributi per convegni e pubblicazioni: le disposizioni dal MiBAC
La Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2013 pubblica la circolare del 27 dicembre 2012 , n. 108 che istituisce i contributi per sostenere I'attività degli enti culturali per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.
Sono ammessi a presentare domanda di contributo per convegni e pubblicazioni le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale.
Convegni
Al fine dell'ottenimento del contributo verranno considerati esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto saranno esclusi:
- i corsi di formazione;
- le iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- la presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.
Pubblicazioni
Saranno prese in esame, (tenendo conto dell'organicità ed originalità della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Saranno eslcuse le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica.
I criteri per l'assegnazione del contributo
L'amministrazione previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, decide in ordine all'ammissione al contributo, in considerazione dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione mantenendo come unico paletto discriminante che l'ammontare del contributo non possa superare il 50% delle spese previste.
Scadenza per la presentazione della domanda
Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.
A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini è fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).