Diritto

Agenzia delle Entrate: rimborsi con procedure automatizzate


Con il provvedimento direttoriale del 7 febbraio 2014 sono stati indivifuati i rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate e sono state determinate le relative modalità di escuzione. Il provvedimento si inserisce nell'ambito della semplificazione dei rapporti tra fisco e cittadino e si pone come obiettivo l'accelerazione dei rimborsi di tasse e imposte.

Quali rimborsi

Il riferimento e ai crediti chiesti a rimborso risultanti dalle dichiarazione e dalle istanze di rimborso di tasse e imposte dirette e indirette il cui pagamento è di competenza dell'agenzie delle entrate.

Liste di rimborso

L'Agenzia delle entrate  provvede mediante liste di rimborso emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo di imposta:

  • generalità dell'avente diritto al rimborso
  • codice fiscale
  • numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza da cui scaturisce il credito
  • l'ammontare dell'imposta da rimborsare

Modalità di pagamento dei rimborsi

Le modalità sono quelle previste dal decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 o quelle previste dalle specifiche norme:

  • accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario
  • in assenza di tale comunicazione:
    • in contanti presso gli sportelli di Poste italiane S.p.a. se l'ammontare è inferiore ai limiti previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs 231 del 2007 (attualmente il limite è fissato a €. 1.000,00)
    • se superiore mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'italia

La scelta effettuata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali è valida per tutti i rimborsi spettanti al contribuente. Qualora il contribuente comunichi variazioni le nuove coordinate saranno applicabili ai rimborsi non ancora confluiti nelle liste di cui al punto precedente.