Agenzia delle Entrate: rimborsi con procedure automatizzate
Con il provvedimento direttoriale del 7 febbraio 2014 sono stati indivifuati i rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate e sono state determinate le relative modalità di escuzione. Il provvedimento si inserisce nell'ambito della semplificazione dei rapporti tra fisco e cittadino e si pone come obiettivo l'accelerazione dei rimborsi di tasse e imposte.
Quali rimborsi
Il riferimento e ai crediti chiesti a rimborso risultanti dalle dichiarazione e dalle istanze di rimborso di tasse e imposte dirette e indirette il cui pagamento è di competenza dell'agenzie delle entrate.
Liste di rimborso
L'Agenzia delle entrate provvede mediante liste di rimborso emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo di imposta:
- generalità dell'avente diritto al rimborso
- codice fiscale
- numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza da cui scaturisce il credito
- l'ammontare dell'imposta da rimborsare
Modalità di pagamento dei rimborsi
Le modalità sono quelle previste dal decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 o quelle previste dalle specifiche norme:
- accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario
- in assenza di tale comunicazione:
- in contanti presso gli sportelli di Poste italiane S.p.a. se l'ammontare è inferiore ai limiti previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs 231 del 2007 (attualmente il limite è fissato a €. 1.000,00)
- se superiore mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'italia
La scelta effettuata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali è valida per tutti i rimborsi spettanti al contribuente. Qualora il contribuente comunichi variazioni le nuove coordinate saranno applicabili ai rimborsi non ancora confluiti nelle liste di cui al punto precedente.