Lavoro

Artigiani e commercianti: contribuzione per l'anno 2014


L'INPS con Circolare n.19 del 4 febbraio 2014 ha fornito indicazioni riguardanti la contribuzione per l'anno 2014 riferita ad artigiani ed esercenti attività commerciali.

L'Istituto ricorda che  le aliquote contributive per l’anno 2014 sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti, alla cui aliquota deve essere sommato lo 0,09% ai fini del finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono rispettivamente pari al 19,20% e al 19,29%).

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

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La riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

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Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

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Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Massimale imponibile di reddito annuo

Per l'anno 2014 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.718. Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati  tramite i modelli di pagamento unificato F24 alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.

Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
  • Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.