Fisco

Cessione all'esportazione: Risoluzione 94/E dell'Agenzia delle entrate


L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 94/E del 13 dicembre 2013 risponde all'interpello presentato da un'azienda in merito all'interpretazione dell'articolo 8 del Dpr 633 del 1972 (cessioni all'esportazione).

Quesito:

la Società l’interpellante chiede all'Agenzia delle entrate se viene è rispettato il dettato dell'articolo 8 del decreto iva nel seguente caso:

  • accordo con società statunitense per la vendita dei propri prodotti
  • predisposizione da parte della società interpellante di un deposito presso una propria controllata in USA
  • esportazione delle merci tramite procedura doganale "franco valuta" con emissione della relativa bolletta doganale accompagnata da corrispondente fattura pro-forma (la proprietà della merce resterebbe in capo all’interpellante sino alla successiva vendita delle medesime al cliente statunitense)
  • il successivo trasferimento al cliente statunitense viene attestato mediante:
    • annotazione in apposito registro, tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633 del 1972, degli estremi dei documenti di esportazione di dette merci;
    • indicazione nelle successive fatture di vendita del riferimento alla corrispondente annotazione nell'apposito registro

La Società chiede conferma:

  • che le merci esportate in regime c.d. “franco valuta” possano essere fatturate come non imponibili ex art. 8, primo comma, del dPR n. 633 del 1972 quando intervenga, in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante tra le parti, il trasferimento della proprietà delle medesime al cliente statunitense;
  • che conseguentemente tali cessioni all’esportazione, con effetto traslativo posticipato rispetto all’invio negli USA delle merci, concorrano con effetto ex nunc alla formazione del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.

Parere dell'Agenzia delle entrate:

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), “Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili … le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti”.

L'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense, avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti.

Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l’interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall’inizio, all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento.

Il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente estero da esecuzione alla compravendita e vengono realizzati i presupposti (*) per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (la norma prevede che siano rispettati entrambi i requisiti ma non l'ordine con cui gli eventi debbano avvenire)

Conseguentemente, il plafond di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

(*) Presupposti previsti dall'articolo 8

  • trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione europea
  • trasferimento della proprietà o altro diritto reale sui medesimi