Tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso 2014: applicabilità agli atti societari
La nuova disciplina dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 rende necessaria una riflessione circa l’applicabilità a tutte quelle ipotesi in cui l’art. 1 della tariffa parte prima è richiamato per rinvio o per equiparazione.
Le nuove misure dell'imposta di registro si applicano alle seguenti fattispecie per effetto del rinvio alle aliquote dell'imposta di registro di cui all’art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR:
- conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili: rinvio operato dal comma 1 dell’art. 4 sub lett. a) n. 1 della medesima tariffa
- assegnazione ai soci, associati o partecipanti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili: rinvio operato dal comma 1 dell’art. 4 sub lett. d) n. 2
Secondo il Consiglio del Notariato appare dunque ragionevole ritenere "che il rinvio pur alle sole aliquote comporti l’applicazione di tutta la nuova disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, compresa l’imposta proporzionale minima di 1.000 euro e l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie".
Il documento del Consiglio del Notariato, pone una riflessione sull'applicabilità, oltre che della nuova imposta di registro, anche delle imposte ipotecaria e catastale della misura fissa di 50 euro ciascuna. Poiché tale previsione risulta inserita nella discliplina sul trasferimento di immobili a titolo oneroso, l'interpretazione più restrittiva potrebbe far propendere per la non estendibilità ad altre tipologie di atti.
Tuttavia il nuovo comma 3 dell'art. 10 d.lgs. 23 del 14 marzo 2011 stabilisce che sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa ridotta (di 50 euro) gli "atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2" del medesimo art. 10 e quindi tutti gli atti senza nessuna distinzione.
L’esenzione dell'imposta di bollo di cui al comma 3 dell’art. 10, essendo relativa ai trasferimenti immobiliari, non può essere estesa anche alle formalità correlate all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è ipotizzabile l’applicazione della misura residuale di 156 euro.
Subiscono l'aumento da 168 euro a 200 euro dell'imposta di registro nella misura fissa, a partire dal 1° gennaio 2014, gli atti della società, diversi da quelli con effetti traslativi immobiliari, come ad esempio:
- l'atto di conferimento d'azienda
- l'atto di fusione
- l'atto di scissione
- l'atto trasformazione
Il caso dell'atto di assegnazione da società a socio di un'azienda o di un suo ramo con immobili prevede l'assoggettamento all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, trattandosi di atto non soggetto all'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 D.lgs 23/2011 (non vi è il rinvio).
Nell ipotesi in cui il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento abbia ad oggetto:
- fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione
- aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche
si applica l'aliquota del 4% con imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non essendo stata soppressa dalle nuove previsioni.