Deducibilità IMU immobili strumentali
Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa o di lavoro autonomo
Il comm 715 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) sostituisce il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, con il seguente:
«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)».
Dunque viene introdotta una parziale deducibilità dell'imposta municipale propria, dal reddito di impresa e da quello di lavoro autonomo a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 (comma 716). Per l'anno 2013 l'aliquota prevista dal comma 715 è aumentata al 30%.
La norma fa riferimento agli immobili strumentali la cui definizione va rilevata dalla norme contenute nel testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917 del 1986) in base alla tipologia di reddito:
- per le imprese occorre fare riferimento alla definizione di strumentalità contenuta nell'art 43:
- strumentale per natura
- strumentale per destinazione
- per i lavoratori autonomi occore verificare l'effettivo utilizzo dell'immobile indipendentemente dalla categoria di accatastamento
La norma in commento deve essere analizzata nel complesso delle nuove norme fiscali che interessano gli immobili.
Le ulteriori novità sono:
- esenzione IMU di tutti i fabbricati rurali stumentali a partire dall'anno 2014 (comma 708 dell'articolo 1 della legge 147/2013)
- riduzione del coefficiente IMU da applicare al reddito dominicale rivalutato dei terreni agricoli, anche non coltivati, ma solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 707 dell'articolo 1 della legge 147/2013)