Lavoro

Incentivi alla stabilizzazione dei lavoratori a progetto nei call center


La Legge 27 dicembre 2013, n.147 - Legge di Stabilità 2014 - all'art.1, co.22, prevede incentivi volti alla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nei call center.

I soggetti interessati

L'incentivo spetta alle aziende che operano nel settore dei servizi di call center e che:

  • abbiano attuato, entro il 30 settembre 2008, (art.1, co.1201, della Legge 296/2006le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto;

  • alla data del 31 dicembre 2013 abbiano lavoratori ancora in forza.

La misura dell'incentivo

Il beneficio è pari a 1/10 della retibuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi.

Il valore mensile dell'incentivo non può superare l'importo di 200 euro per lavoratore, mentre iI valore annuale non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 % dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

Termini di presentazione

Ai fini del godimento dell'agevolazione, ciascuna azienda interessata è tenuta a autocertificare, entro il 31 gennaio 2014, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'INPS di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda deve, altresì, fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità attuative del beneficio, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.