Fisco

Le ricevute di pagamento dei ticket sanitari sono esenti dall'imposta di bollo


In data 15 gennaio 2013 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 9/E, in merito al corretto trattamento fiscale da applicarsi alle ricevute di pagamento dei ticket per prestazioni ambulatoriali, ai fini dell'imposta di bollo.

L'imposta di bollo si applica nella misura di 2 € (art. 7-bis, comma 3 del Dl 43/2013) alle ricevute di importo superiore ai 77,47 €rilasciate dal creditore che si avvale della liberazione totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria.

L'articolo 9 della Tabella B del Dpr 642/1972, però, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo agli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e ricevute dei contributi.

L'azienda sanitaria istante interpello chiede, dunque, all'amministrazione finanziaria se le ricevute di pagamento dei ticket sanitari possano rientrare in tale fattispecie ed essere quindi  esenti dall'imposta.

L'Agenzia delle entrate ha risposto che i ticket sulle prestazioni "di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici convenzionati, per le quali e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del quindici per cento delle tariffe"  (art.12 della legge 181/1982) sono da considerarsi contributi obbligatori richiesti ai cittadini per la partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale.

Le ricevute rilasciate agli assititi dalle Asl, nonchè da ambulatori e laboratori specialistici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per il pagamento delle prestazioni sanitarie, dunque, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 9.