Registro imprese: cancellazione imprese inattive
La circolare Mise n. 3665/c del 27 gennaio 2014, punta l'attenzione sulla procedura stabilita dal Dpr 247 del 2004 per la cancellazione delle imprese individuali e le società di persone inattive, dal registro imprese tenuto presso le Camere di commercio.
La normativa prevista dal citato Dpr 247/2004 rappresenta un importante strumento per garantire un reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese.
Sono previste specifiche modalità di recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che indebitamente hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi.
Gli artt. 2 comma 6 e 3, comma 5 dispongono, rispettivamente in caso di imprese individuali e di società di persone, che la Camera di commercio, nell’ambito valuti se recuperare somme dovute a titolo di diritto annuale, diritto di segreteria e sanzioni (valutazione costi - benefici)
In molti casi, infatti, la valutazione può portare alla previsione di un esito sfavorevole della procedura ed una maggiore convenienza nella perenzione di diritti portando la Camera a desistere dall’intraprendere l’attività di recupero.
Nella circolare viene messa in evidenza l'importanza della fase di valutazione che le Camere di commercio devono obbligatoriamente porre in essere anche se il contenuto della stessa è discrezionale.
Si sottolinea, inoltre, che trattandosi di valutazione inerente denaro pubblico i provvedimenti a contenuto negativo (cioè di non procedere) necessitano di adeguata motivazione con riguardo a casi specifici anche se trattati a gruppi, per tipologie.
Si ricorda che...
Il Dpr 247 del 2004 fissa i parametri di inattività necessari per avviare la procedura di cancellazione dal registro delle imprese di società di persone e imprese individuali.
Imprese individuali (articolo 2)
- decesso dell’imprenditore
- irreperibilità dell’imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni
- assenza/chiusura partita IVA
- assenza negli ultimi tre anni di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili
- mancato deposito e/o iscrizione di atti nel registro imprese e/o mancate denunce al repertorio economico amministrativo riguardanti l’impresa e società negli ultimi tre anni
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività
Società di persone (articolo 3)
- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi (si veda dettaglio sopra)
- mancanza del codice fiscale;
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita