Fisco

Iva agevolata al 10% per l'acqua venduta in bottiglia solo se "minerale naturale"


In data 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 11/E, riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni di acqua di sorgente.

Premessa

L'istante interpello, infatti, chiede se sia possibile applicare ai corrispettivi di vendita di acqua di sorgente imbottigliata e destinata al consumo umano, l'aliquota agevolata del 10%, come prevista dalla tabella A, parte III, n°81 del Dpr 633/1972 per "acqua, acque minerali".

Si precisa che la differenza tra l'acqua minerale naturale, definita dal Dlsg 176/2011 e l'acqua destinata al consumo umano (potabile o di sorgente), definita dal Dlgs 31/2001, consiste nella purezza originaria delle acque del primo tipo da un punto di vista chimico, avendo origine da falde sotterranee mineralizzate, che ne permettono la conservazione da qualsiasi forma di inquinamento e tali da essere benefiche per la salute.

Le acque di sorgente, invece, provengono da falde sotterranee non mineralizzate, per cui, pur avendo anch'esse caratterisitche microbiologiche tali da presentare caratteristiche di purezza simili a quelle delle acque minerali naturali, tollerano nella loro composizione chimica la presenza di piccole quantità di contaminazioni di origine antropica, quali solventi, tireline, etc.

Le acque di sorgente possono comunque essere imbottigliate e vendute attraverso gli stessi canali distributivi delle acque minerali naturali, ma non possono presentare sull'etichetta le proprie caratteristiche chimiche o le proprie proprietà benefiche per la salute umana.

Parere dell'Agenzia

L'Agenzia ha chiarito che, alle acque di sorgente, anche se distribuite in bottiglia, non è possible applicare l'aliquota agevolata del 10%, come prevista per le acque minerali naturali, in quanto non rientranti nella dicitura "acqua, acque minerali" prevista dalla tabella A, parte III, n°81 del Dpr 633/1972.

Alle cessioni di acque potabili, dunque, va applicata l'aliquota ordinaria del 22%.

L'aliquota agevolata può essere applicata anche alle erogazioni di acqua potabile e non potabile ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all'erogazione del servizio), ossia quando si tratti di servizio generale di erogazione idrica, il cui corrispettivo è commisurato ai consumi del singolo utente. L'aliquota del 10% in questo caso, infatti, è giustificata dal fatto che va a ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario.