Fisco

Inasprimento delle sanzioni su sicurezza e igiene: il codice tributo per il versamento


In data 27 gennaio 2014, con Risoluzione 15/E dell'Agenzia delle entrate, è stato istituito il codice tributo, per il versamento tramite modello F23 delle maggiorazioni sulle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 306, comma 4-bis del D Lgs 81/2008, come modificato dall'art.9, comma 2 del Dl 76/2013, inasprisce le ammende e le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro, disponendone una rivalutazione ogni cinque anni, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo, sulle violazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2013.

Il codice che il soggetto deve inserire nel campo 11 del modello F23 è il seguente:

Nel campo 6 "codice ufficio o ente" verrà inserito il codice "V" seguito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ufficio competente territorialmente, mentre nel campo 10 saranno inseriti gli estremi dell'atto con il quale è stato richiesto il pagamento della sanzione/ammenda.

La normativa precisa che la metà degli introiti derivanti da tale inasprimento delle sanzioni sarà destinato al finanziamento delle iniziative di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali.