Inasprimento delle sanzioni su sicurezza e igiene: il codice tributo per il versamento
In data 27 gennaio 2014, con Risoluzione 15/E dell'Agenzia delle entrate, è stato istituito il codice tributo, per il versamento tramite modello F23 delle maggiorazioni sulle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 306, comma 4-bis del D Lgs 81/2008, come modificato dall'art.9, comma 2 del Dl 76/2013, inasprisce le ammende e le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro, disponendone una rivalutazione ogni cinque anni, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo, sulle violazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2013.
Il codice che il soggetto deve inserire nel campo 11 del modello F23 è il seguente:
- "GAET", ossia "Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall'art.9, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n°76"
Nel campo 6 "codice ufficio o ente" verrà inserito il codice "V" seguito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ufficio competente territorialmente, mentre nel campo 10 saranno inseriti gli estremi dell'atto con il quale è stato richiesto il pagamento della sanzione/ammenda.
La normativa precisa che la metà degli introiti derivanti da tale inasprimento delle sanzioni sarà destinato al finanziamento delle iniziative di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali.