Deducibilità canoni leasing: novità 2014 (legge di stabilità)
Il comma 162 dell'articolo 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013, contiene disposizioni in merito al trattamento fiscale dei canoni di locazione finanziaria riferiti a contratti stipulati a partire 1° gennaio 2014.
Le modifiche apportare riguardano gli articoli 54 (redditi di lavoro autonomo) e 102 (redditi di impresa) del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86:
- al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»
- b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione eè ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»
IRPEF/IRES
Com'è variata dal 2008 la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing:
IRAP
Valgono le stesse regole di deducibilità previste per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) ma non sono deducibili gli interessi passivi impliciti nel canone di leasing.
Professionisti
Per i professionisti la strumentalità degli immobili è legata all’effettivo utilizzo del bene (non in base alla tipologia), e dunque anche un immobile accatastato come civile abitazione esempio A/3), se utilizzato come ufficio è a tutti gli effetti strumentale.
La legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007), modificando l'articolo 54 del TUIR, aveva introdotto la possibilità per i professionisti di dedurre i canoni di leasing immobiliare con riferimento ai contratti stipulati nel triennio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, non più consentita per i contratti stipulati successivamente.
Con l'introduzione della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti attuata dalla legge finanziaria per il 2014, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, occorre ragionare sul concetto di novazione del contratto.
All'articolo 1230 del codice civile si legge "L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco".
Dunque in caso di novazione di contratti di leasing immobiliare stipulati anteriormente l'entrata in vigore della legge 147/2013 i canoni pagati su tali contratti diventano deducibili.
Esempi di novazione oggettiva dell'obbligazione nel caso di leasing immobiliare:
- ristrutturazione edilizia
- restauro conservativo
- nuova costruzione
Non costituiscono novazione oggettiva invece le manutenzioni straordinarie o ordinarie.