Tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso: cosa cambia dal 2014 per le cessioni soggette ad IVA
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato il nuovo studio in materia di novità in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, in vigore dal 1° gennaio 2014.
Le modifiche normative relative alla tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso introdotte dall’art. 10 d.lgs. 23 del 14 marzo 2011, modificato dall’art. 26, comma 1 del D.L 104 del 12 settembre 2013, convertito nella L. 128 del 8 novembre 2013, hanno ad oggetto gli atti di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, del TUR, soggetti all’imposizione proporzionale di registro nella misure del:
- 2 per cento per i trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazioni non rientranti tra le categorie A/1, A/8 e A/9
- 9 per cento aliquota ordinaria
- 12 per cento per i trasferimenti che abbiano ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenzea favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
L'imposta di registro proporzionale "assorbe" l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
I riflessi sulla tassazione delle cessioni soggette ad IVA
Nel caso di trasferimenti rientranti nel campo di applicazione IVA, le novità riguardano solamente le seguenti cessioni, in quanto atti soggetti, all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1 della tariffa TUR
- le cessioni dei fabbricati abitativi e delle relative pertinenze effettuate da soggetti passivi IVA in esenzione dal tributo ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis del DPR. 633/1972
- le cessioni di immobili esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies del DPR. 633/1972
In base alla deroga del principio di alternatività IVA/Registro (art. 40 TUR), a tali cessioni si applicano le aliquote stabilite dal nuovo art. 1:
- imposta di registro non inferiore a 1.000 euro,
- imposta ipotecaria nella misura fissa di 50 euro
- imposta catastale nella misura fissa di 50 euro
- tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie
La riforma non ha riflessi sull’imposizione riferita a:
Non trovano applicazione per questi atti, quindi, né la disposizione relativa all’imposta minima di 1.000 euro (perché riferita all’imposta di registro proporzionale, in tal caso non dovuta), né quella relativa all’assorbimento dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie ed alla debenza di imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Novità del 21 febbraio 2014...
L'Agenzia delle entrate ha rilasciato la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2014 avente ad oggetto "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23"