Lavoro

Gestione separata professionisti: sanzioni ridotte per accertamenti e richieste di regolarizzazione già inviati


L'INPS con Messaggio n.821 del 15 gennaio 2014 ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio da applicare ai professionisti obbligati a iscriversi alla Gestione separata, nel caso in cui il versamento del contributo previdenziale sia stato omesso.

L'Istituto con l'operazione Poseidone, aveva infatti quantificato e notificato al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell'evasione e a seguito di tale operazione numerosi professionisti avevano avanzato richieste di delucidazioni in merito alla possibile applicazione delle sanzioni ridotte previste dal comma 15 dell'art. 116 della Legge n. 388/2000, anzichè le sanzioni civili di cui al comma 8, lett. b della stessa norma (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%).

L'Istituto, richiamando la norma d’interpretazione autentica prevista all'art.18 comma 12, Legge 15 luglio 2011 n. 111 ha ricordato che "i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza".

Il regime sanzionatorio

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, dunque, l' Istituto ha afffermato che per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potranno essere applicate, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011, le sanzioni civili ridotte nella misura degli interessi legali (art. 116, comma 15, lettera a), ma a tre condizioni:

  • che il soggetto produca apposita istanza motivata per l’ottenimento di tale riduzione,
  • che si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione
  • che non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L'istanza di riduzione delle sanzioni, il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata in via telematica da parte del contribuente o suo intermediario.