Tardiva presentazione della dichiarazione IVA: perso il diritto alla detrazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1845 del 29 gennaio 2014 sancisce che la presentazione tardiva, oltre i 30 giorni, della dichiarazione IVA è da considerare "a tutti gli effetti" omessa dichiarazione con la conseguenza che il contribuente perde il diritto alla detrazione dell'eventuale credito IVA.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato avviso nei confronti di una società al fine di reuperare la maggiore IVA dovuta in conseguenza della indebita detrazione del credito derivante dalla dichiarazione IVA del periodo di imposta precedente, dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 30 giorni.
Il giudici di primo grado accolgono il ricorso del contribuente, ma l'Ufficio ricorre e i giudici di secondo grado sovvertono il giudizio, confermato poi dalla Cassazione.
Secondo, infatti, la Commissione tributaria regionale "la norma preclude il riconoscimento del diritto alla detrazione di imposta in caso di omessa dichiarazione", mentre secondo il contribuente "la norma che equipara la dichiarazione presentata con ritardo superiore a gg. 30 alla omessa dichiarazione non potrebbe produrre effetti preclusivi al riconoscimento del credito di imposta qualora questo non sia maturato nello stesso anno di imposta relativo alla dichiarazione omessa, ma sia generatio e riportato nei precedenti anni d'imposta".
Ma la Corte di Cassazione dà ragione al Fisco, affermando che in materia di IVA e con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 633/72, "nel caso in cui il contribuente abbia presentato tardivamente la dichiarazione, da considerare omessa a tutti gli effetti, il credito di imposta eventualmente esposto nella dichiarazione considerata omessa, anche se formatasi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni presentate nei termini, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito e il debito tributario".
Al contribuente rimane la facoltà di chiedere il rimborso del credito.