Lavoro

Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti


L'INPS con Circolare n.16 del 30 gennaio 2014 ha chiarito che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti".

L'Istituto ha, altresì, fornito opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Modalità di rilascio del DURC

Il DURC emesso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del DL 52/2012 presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.

Le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”. Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine all’importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC.

Nel campo note dell’istruttoria Inps devono essere riportati, altresì:

  • la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’'art. 13 bis, comma 5, del DL 52/2012;
  • la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
  • gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
  • il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”.

Modalità di utilizzo della certificazione

Compensazione di somme iscritte a ruolo - La certificazione “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex 'art. 13 bis, comma 5, del DL 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo.

Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari - La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione.

L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del medesimo Durc.