Fisco

Crediti tributari: nuove regole per la compensazione 2014


La legge di stabilità, al comma 574 dell'articolo 1, estende le regole previste dall’art. 10 del DL 78/2009 per le compensazioni dei crediti IVA, anche agli altri crediti tributari.

In particolare l'estensione delle regole IVA è abblicabile a:

  • imposte sui redditi
  • addizionali
  • ritenute alla fonte
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi

Gli adempimenti da porre in essere per poter procedere alla compensazione sono diversi a seconda dell'importo del credito che si intente utilizzare:

Le nuove regole si applicano a partire dai crediti riferiti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013

Si precisa che si deve fare riferimento all'importo del credito utilizzato e non alla disponibilità dello stesso:

(*) quando si presenta la dichiarazione occorre valutare se presentarla già con il visto di conformità in previsione di superare il limite dei 15.000 euro.

Si ricorda che...

Limiti introdotti dall'articolo 31 del 78 del 2010

Occorre prestare molta attenzione anche ai debiti tributari iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500,00 euro (i debiti devono essere scaduti e non pagati) in presenza dei quali, ai sensi dell' articolo Dl 78 del 2010, è preclusa la compensazione orizzontale per l'importo pari al debito. La compensazione verticale (imposta su imposta), invece non soggiace a tale limitazione nemmeno nel caso in cui venga fatta transitare su modello F24. La sanzione applicata in violazione della regola di cui sopra, ammonta al 50% del credito indebitamente compensato.

Esempio di applicazione:

  • Credito IRES 12.000 euro
  • debito iscritto a ruolo (scaduto e non pagato) 4.000 euro
  • importo compensabile 8.000 euro

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo:

Il debito per il quale è stata accettata l'istanza di rateazione non deve essere considerato per il calcolo del limite sopra riportato. Occorre precisare che in caso di:

 

  • Mancato pagamento di una sola rata alla scadenza prevista il piano di rateazione è ancora in essere solo la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro
  • Mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite dei 1.500

Nel caso di indebita compensazione, ovvero di utilizzo di crediti inesistenti, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'importo indebitamente compensato