Esodo dei lavoratori prossimi alla pensione: ulteriori chiarimenti dall'INPS
Con il messaggio n. 1653 del 29 gennaio 2014 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni ai datori di lavoro interessati alla prestazione di incentivazione all’esodo di lavoratori prossimi alla pensione.
L'Istituto ricorda che con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.
A partire dal mese di settembre 2013, infatti, sono pervenute all’Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l’avvio delle procedure di esodo (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all’esodo e la quantificazione dell’onere per la fideiussione).
Modalità di trasmissione della domanda
La domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione”, inviando il modello SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale).
Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, entro il periodo massimo di 48 mesi.
Da ricordare...
L'Istituto ricorda che nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto.
Inoltre, sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.