Contributo ASpI: rimborso se il contratto passa da tempo determinato a tempo indeterminato
L'art.1, co. 135, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), apporta significative modifiche all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92: le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità», con riferimento al termine per la restituzione del contributo addizionale versato, di cui al comma 28 della stessa legge, sono soppresse*.
* comma 28, art.2, Legge 92/2012: "con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali".
Le misure agevolative
L' agevolazione spetta ai datori di lavoro che dal 2014 decidono di stabilizzare i propri dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a termine, con un contratto di lavoro subordianto a tempo indeterminato: nello specifico è prevista la restituzione totale, e non più nei limiti delle sei mensilità, al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.