OIC 12: composizione e schemi del bilancio d’esercizio
La Bozza di Principio contabile n.12 (OIC 12) esamina e illustra la corretta classificazione e imputazione delle poste nei prospetti quantitativi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e nella nota integrativa. Il contenuto del Principio è stato modificato con l’obiettivo di uniformare il contenuto con gli altri documenti (vigenti e in bozza) nonché per aggiornarne talune parti, risultanti perlopiù obsolete o superate.
I principali interventi
Sono state apportate, specificamente, alcune necessarie rettifiche al fine di coordinare il testo al contenuto degli altri Principi emessi in consultazione (per esempio, OIC 15 e OIC 19 con riferimento, rispettivamente, allo scorporo degli interessi attivi e passivi impliciti, OIC 19 in materia di accantonamenti e OIC 29 per quanto rileva la definizione dell’area straordinaria) e rivedere contestualmente il wording del Principio.
Sono stati, poi, inseriti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione (è riportata una “raccomandazione” all’uso del documento anche per società di persone e imprese individuali che svolgono attività commerciale) e alla lettura del comma 2 dell’art.2424, specificando che “[l]'iscrizione dell’elemento dell’attivo o del passivo è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio”.
L’assenza di un motivo particolare per mantenere separato il Documento l’Interpretativo n.1 dell’OIC 12, alla luce dell’attuale generico rinvio normativo effettuato dalla normativa IRAP (art.5, co.5 del d.lgs 446/1997) alla “corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa” ha reso opportuno incorporare il contenuto del Documento interpretativo all’interno dell’OIC 12.
Sono state, poi, eliminate alcune sezioni illustrative e descrittive che avevano ragione di esistere nel momento in cui il documento originario è stato emesso (si pensi alle parti inerenti alla scelta degli schemi di bilancio effettuato dal legislatore in sede di recepimento della IV direttiva), ma che hanno perso di significato nel contesto attuale.
Vale la pena ricordare, ancora, che il rendiconto finanziario così come talune appendici (leasing finanziario, parti correlate, accordi fuori bilancio) saranno oggetto di futura trattazione separata.
In ultimo, è stata rivista la parte concernete le “zone di elasticità” (suddivisione, raggruppamento, aggiunta e adattamento delle voci) per modificare la terminologia adottata e inserire alcune precisazioni.
Da ricordare...
Eventuali osservazioni dovranno pervenire non oltre il 28 febbraio 2014 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.