Diritto

Immobili: sanzione amministrativa per omessa dichiarazione del rilascio APE


In data 23 dicembre 2013 è stato pubblicato, su GU n° 300, il Decreto Legge 145/2013 in materia di "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia [...]".

Tra le varie novità sono state introdotte alcune modifiche relative all'attestato di prestazione energetica (o APE), il quale, ai sensi del Dl 192/2005 e successive modificazioni, attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Si ricorda che l'attestato è rilasciato per:

  • edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.

Gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di Ape al termine dei lavori, ad opera del costruttore.

Gli edifici già esistenti devono essere dotati di Ape a cura del proprietario dell'immobile, avvalendosi di esperti qualificati e indipendenti, in tutti i casi in cui l'immobile venga venduto o locato. L'attestato deve essere reso disponibile al compratore o al nuovo locatario.

L'articolo 6 del Dl 192/2005 al comma 3 prevedeva che: "nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici".

Il Dl 145 del 23 dicembre 2013, all'art.1, commi 7 e 8, inserisce le seguenti modifiche, in vigore dal 24 dicembre 2013:

  • la clausola suddetta è obbligatoria per tutti gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
  • copia dell'attestato deve essere allegata al contratto, fatta esclusione per i casi di locazione di singole unità immobiliari;
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della nullità del contratto anteriormente prevista, da euro 3.000 a euro 18.000, ovvero da 1.000 a 4.000 per la locazione di singole unità immobiliari (se il contratto di locazione non supera i tre anni la sanzione si riduce della metà);
  • per le violazioni antecedenti al 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, una delle parti del contratto di locazione o compravendita può fare richiesta di applicazione della sanzione introdotta al posto della nullità del contratto, se non ne sia ancora stata dichiarata la sentenza in giudicato.