INPS: istruzioni per fruire dell’incentivo riguardante l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI
L'INPS con Circolare n.175 del 18 dicembre 2013 ha fornito indicazioni in merito all'incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di:
- soggetti privi di occupazione;
- beneficiari dell Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)
così come previsto dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
Infatti, in base a quanto disposto all'art.2, co.10, della suddetta norma, "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore".
Il beneficio non può in ogni caso superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto; l’incentivo in oggetto, inotre, può essere cumulato con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. La cumulabilità, invece, non si estende al altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
Beneficiari del nuovo incentivo
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Destinatari
Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI; la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Condizioni di accesso al beneficio
Le imprese sono tenute a trasmettere all’INPS una dichiarazione che attesti che, nell’anno di assunzione e nei due esercizi finanziari precedenti, non si siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"; è, altresì, necessario quantificare gli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
Indicazioni operative per i datori di lavoro
Per accedere al contributo (art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013), i datori di lavoro devono trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi la dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla presente circolare.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale><DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ASpI” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.