INPS: le certificazioni INAIL di esposizione all’amianto restano valide
Sul sito dell'INPS è stata pubblicata la Circolare n.164 del 29 novembre 2013 in materia di salvaguardia della validità ed efficacia della certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'INAIL.
Il quadro normativo
L’ articolo 42-quater della legge 9 agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter che dispone: “Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni.
I soggetti interessati
Destinatari delle disposizioni di cui al comma 14–ter sono i soggetti che, al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 69, risultino:
- cessati per mobilità;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L'Istituto sottolinea che ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei soggetti di cui sopra; tuttavia tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva
La decorrenza delle pensioni, da liquidare non può essere anteriore al 1° settembre 2013.
Effetti sulla prestazione di indennità di mobilità ordinaria
L'Istituto ricorda che in caso di decorrenza del trattamento pensionistico coincidente con il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si viene a creare una indebita percezione di quest’ultima: occorre, in tal caso, procedere al recupero dell’eventuale indebito creatosi.