Fisco

Non sempre è possibile detrarre l'IVA sulla scheda carburante


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28243 del 18 dicembre 2013 ha chiarito che si può detrarre l'IVA sulla scheda carburante solo se la scheda è completa di tutti i dati: in assenza infatti del numero di targa identificativo del veicolo e della firma del gestore dell'impianto di distribuzione il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione sull'acquisto di carburante, in quanto viene a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibiità del relativo costo all'attività d'impresa.

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale della Campania annullava l’avviso di rettifica ai fini IVA emesso a carico di una società in liquidazione, ritenendo il recupero dell’imposta illegittimo nonostante l’incompletezza delle schede carburante utilizzate dalla contribuente: secondo la Commissione Tributaria Regionale infatti la mancanza sia dell’indicazione del numero di targa del veicolo che della firma del gestore dell’impianto di distribuzione non erano ostativi alla prova dell’acquisto e dell’utilizzo di carburante nell’esercizio dell’attività d’impresa.

L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione la quale ha ritenuto che "la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburante, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa"

La Corte di Cassazione precisa che "tra le indicazioni obbligatorie rientra senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo, come è confermato dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l'individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”.