Fisco

Tabelle ACI 2014


Entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate che rende note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate annualmente dall’ACI entro il 30 novembre e valide per l' anno successivo.

Per l'anno 2014 le nuove Tabelle ACI sono pubblicate sul supplemento ordinario n. 86 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2012.

Quetse tabelle sono utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private: si tratta di quei veicoli messi a disposizione del dipendente anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono “compenso” in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, inclusi nella voce “valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore”.

Il valore del fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione e (per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, 

In particolare, per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, del Tuir).

I costi chilometrici sono necessari anche per quantificare l'importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Gli autoveicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Quest'anno si rilevano, rispetto allo scorso anno, aumenti tra il 3 e il 4 % per le auto a benzina e tra il 5 e il 6 % per i veicoli diesel.

Nel caso in cui mancasse il mezzo ricercato, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.

Nell’ultima colonna degli elenchi è indicato il valore del fringe benefit annuale. 

Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia considerando il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato.

Nel caso poi in cui il datore di lavoro trattenga dallo stipendio o riceva direttamente dal lavoratore una somma in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, questo importo deve essere sottratto dal reddito imponibile del fringe benefit.

Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.