Fisco

Razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale - Destinazione Italia


L'articolo 7 del decreto n, 145 del 23 dicembre 2013 apporta modifiche all'istituto del "Ruling di standard internazionale" disciplinato all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Modifiche apportate dal D.l 145/2013 

a) al comma 1 è stata inserita la seguente frase "e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia".  

b) allungamento del periodo di validità dell'accordo stipulato da "due periodi d'imposta successivi"  a "quattro periodi d'imposta successivi" a quello di sottoscrizione.

c) il procedimento può essere avviato dal contribuente mediante invio della pratica all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate nelle modalità previste dal direttore della medesima agenzia e non più agli uffici di Roma e Milano precedentemente previsti.

L'istituto del Ruling di standard internazionale

Il ruling di standard internazionale è un istituto introdotto dal legislatore per garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale e di soccombenza in contenzioso su controversie dall’esito incerto.

L’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare la procedura con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quattro successivi periodi d’imposta successivi.

Le modalità di presentazione della pratica sono stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate compente

L'Agenzia delle entrate valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire per l’instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.