Fisco

Addizionale regionale IRPEF: aliquote 2026


Dati estratti da sito Ministero Economia - Dipartimento delle Finanze

REGIONE ABRUZZO codice regione 01

Data di pubblicazione: 28-GEN-26

Addizionale Regionale all’IRPEF 2026

Aliquota

Fascia di applicazione

1.67

fino a 28000.00 euro

2.87

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Norme di riferimento

Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 1, comma 8, della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44. Articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2025, n. 9.

 

REGIONE BASILICATA codice regione 02

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

Aliquota Unica

Norme di riferimento

Art. 6, D.lgs. 06/05/2011, n. 68 e art. 50, D.lgs.15/12/1997, n. 446.

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO codice regione 03

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

fino a 28000.00 euro

1.23

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.73

oltre 50000.00 euro

 

Disposizioni particolari

a) Ai contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro spetta una detrazione d'imposta di 430,50 euro. b) Per i redditi imponibili di importo superiore a 50.000,00 euro spetta una detrazione determinata dall'importo di 125,00 euro moltiplicato per il rapporto tra il reddito imponibile diminuito di 50.000,00 euro e l'importo di 25.000,00 euro. L'importo massimo detraibile ammonta a 125,00 euro. c) Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 90.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 340,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

Norme di riferimento

Art. 21/sexiesdecies, legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

Note

Le detrazioni sono cumulabili ma non generano credito d'imposta. Nella verifica della soglia di 90.000 euro va tenuto conto dei redditi di fabbricati assoggettati alla cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva sulle mance e dei redditi forfettari degli esercenti impresa, arti o professioni. La detrazione per carichi di famiglia si applica nei limiti reddituali stabiliti dall'art. 12 del DPR 917/1986 anche a figli a carico di eta' inferiore ai 21 e superiore a 30 anni.

REGIONE CALABRIA codice regione 04

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.73

Aliquota Unica

Norme di riferimento

ART.1 L.R. N.30 DEL 07/08/2002 come modificato dalla L.R. N.1 DEL 11/01/2006. ART.29, comma 14, D.L. 29/12/2011 N.216, convertito dalla LEGGE 24/02/2012 N.14.

 

REGIONE CAMPANIA codice regione 05

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.73

fino a 15000.00 euro

2.96

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.20

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Disposizioni particolari

Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (art.1, comma 2, L.R. 30 marzo 2022, n.7). Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. (art.1, comma 3, L.R. 30 marzo 2022, n.7)

Norme di riferimento

Art. 50 del D.Lgs. 446/1997. Art. 6 del D.Lgs. 68/2011. L.R. 16 gennaio 2014, n. 4. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.99. Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31. Art. 1 della L.R. 30 marzo 2022, n. 7.

Note

Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.'.

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA codice regione 06

Data di pubblicazione: 19-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.33

fino a 15000.00 euro

1.93

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

2.78

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Norme di riferimento

Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2025, n. 1, coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 25 luglio 2025, n. 9.

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA codice regione 07

Data di pubblicazione: 19-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

0.70

fino a 15000.00 euro

1.23

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

1.23

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.23

oltre 50000.00 euro

Disposizioni particolari

Per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro, l'aliquota e' ridotta dello 0,53 per cento. Pertanto, in ipotesi di reddito imponibile fino a euro 15.000 l'aliquota e' pari a 0,70 per cento. Per reddito imponibile superiore a euro 15.000 l'aliquota e' pari a 1,23 per cento sull'intero importo.

Norme di riferimento

Art. 50 D.Lgs. 446/1997 - Art. 1, comma 5, L.R. 25 luglio 2012, n. 14 - Art. 1, comma 727,Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025).

 

REGIONE LAZIO codice regione 08

Data di pubblicazione: 22-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.73

fino a 15000.00 euro

3.33

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.33

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Disposizioni particolari

Per i soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 28.000,00 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' determinata in misura pari all'1,73% (articolo 2, comma 2, legge regionale n. 20 del 31 dicembre 2025). Detrazione pari a 60,00 euro per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all' IRPEF compreso tra 28.001 e 30.000,00 euro (articolo 2, comma 3, legge regionale n. 20 del 31 dicembre 2025).

Norme di riferimento

Legge regionale n. 20 del 31 dicembre 2025

 

REGIONE LIGURIA codice regione 09

Data di pubblicazione: 28-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

fino a 28000.00 euro

3.18

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.23

oltre 50000.00 euro

Norme di riferimento

Legge Regionale 9 ottobre 2024 n. 17 articolo 2 bis come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2025 n. 3. Legge Regionale 17 marzo 2022 n. 3 articolo 1. Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 articolo 6.

 

REGIONE LOMBARDIA codice regione 10

Data di pubblicazione: 28-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

fino a 15000.00 euro

1.58

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

1.72

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.73

oltre 50000.00 euro

Norme di riferimento

Art. 72, comma 1, legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

 

 REGIONE MARCHE codice regione 11

Data di pubblicazione: 22-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

fino a 15000.00 euro

1.53

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

1.70

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.73

oltre 50000.00 euro

 

Disposizioni particolari

Si applica l'aliquota dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o piu' figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (sono considerati a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo e' elevato a 4.000 euro). Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.

Norme di riferimento

Articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 - Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Articolo 1, comma 728, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

 

REGIONE MOLISE codice regione 12

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.73

fino a 15000.00 euro

1.93

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.33

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Norme di riferimento

Art. 2 della L.R. n. 9/2013. Art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004. Art. 2, comma 86, della Legge n. 191/2009 - art.1 L.R. 15 dicembre 2023 n. 5

 

REGIONE PIEMONTE codice regione 13

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.62

fino a 15000.00 euro

2.68

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.31

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

 

Disposizioni particolari

Per il periodo di imposta 2026, sono previste le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale: a) euro 100,00 per i contribuenti con piu' di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. A seguito delle modifiche apportate dalla legge nazionale di bilancio per il 2025 all' articolo 12 del TUIR sono considerati figli a carico solo quelli con un' eta' inferiore a 30 anni ad eccezione di quelli con disabilita'. b) euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 12 del TUIR.

Norme di riferimento

legge regionale 28 marzo 2022 n. 4. legge regionale 6 agosto 2025 n. 16.

 

REGIONE PUGLIA codice regione 14

Data di pubblicazione: 28-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.33

fino a 15000.00 euro

1.43

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

1.63

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.85

oltre 50000.00 euro

 

Disposizioni particolari

Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 29 dicembre 2015, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, ai contribuenti con piu' di tre figli a carico spetta una detrazione sull'addizionale regionale all'IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione sopra descritta e' aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilita' ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale.

Norme di riferimento

Normativa Regione Puglia: legge regionale 28 marzo 2022, n.8. art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n.40.

 

REGIONE SARDEGNA codice regione 15

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

Aliquota Unica

 

Disposizioni particolari

Anche per l'anno d'imposta 2026 ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 50.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, spetta una detrazione di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta e' minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. La detrazione e' aumentata di euro 100 per ogni figlio con diversa abilita' ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Norme di riferimento

D.L. 201/2011, art. 28. L.R. 48/2018, art.2, comma 1 e comma 1 bis. L. 234/2021, art. 1, comma 2, lett. a). L.R. 11 luglio 2022, n. 13, art. 1.

Note

Ai fini delle agevolazioni previste dalla L.R. 48/2018, art. 2, per 'minorenni fiscalmente a carico' si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

REGIONE SICILIA codice regione 16

Data di pubblicazione: 29-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

Aliquota Unica

 

Norme di riferimento

D.lgs 15/12/1997 n. 446 art.50, L.R. 2 maggio 2007 n. 12 art. 1, D.L.6/12/2011 n. 201 art.28, L.R. 09-02-2015, n. 4 art.1 c.10-quater, L.R. 11/8/2017 n. 15 art. 8

 

REGIONE TOSCANA codice regione 17

Data di pubblicazione: 30-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.42

fino a 15000.00 euro

1.43

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.32

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

 

Norme di riferimento

ARTICOLO 1 LEGGE REGIONALE 28/12/2023 N.48

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO codice regione 18

Data di pubblicazione: 22-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

fino a 15000.00 euro

1.23

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

1.23

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

1.73

oltre 50000.00 euro

 

Disposizioni particolari

Ai contribuenti aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.000,00 spetta una deduzione di euro 30.000,00. Tale deduzione non spetta ai contribuenti aventi un reddito imponibile superiore a euro 30.000,00. Ai contribuenti aventi un reddito imponibile non superiore a 50.000 euro spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 246 euro, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, per ogni figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/86. Se l'imposta dovuta risulta minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

Norme di riferimento

Articolo 1, commi 2 quater, 2 sexies e 3 bis, della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11.

REGIONE UMBRIA codice regione 19

Data di pubblicazione: 19-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.73

fino a 15000.00 euro

3.02

oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro

3.12

oltre 28000.00 e fino a 50000.00 euro

3.33

oltre 50000.00 euro

Disposizioni particolari

Le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previste all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 11 aprile 2025, n. 2, pari allo 0,50% - per i redditi fino a 15.000 euro - e del 1,79% - per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro - non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro. E' disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro.

Norme di riferimento

Art. 1 - Legge regionale 11 aprile 2025, n. 2

 

REGIONE VALLE D'AOSTA codice regione 20

Data di pubblicazione: 19-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

Aliquota Unica

 Disposizioni particolari

Per il periodo di imposta 2026, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

Norme di riferimento

articolo 50, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'articolo 28, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - articolo 1 della legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2025

 

REGIONE VENETO codice regione 21

Data di pubblicazione: 22-GEN-26

Aliquota

Fascia di applicazione

1.23

Aliquota Unica

 

Disposizioni particolari

Aliquota agevolata pari allo 0.9% per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore ad euro 50.000 e per i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore ad euro 50.000. Se la persona con disabilita' e' fiscalmente a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e'a carico non sia superiore ad euro 50.000.

Norme di riferimento

D.LGS 68/2011 art.6 c.1. L.R. 19/2005 art.1 c.5, come modificato dall'articolo 9 della L.R. 30/2022