Agevolazioni

La legge di conversione del Decreto PNRR 2026 e le novità dell’art. 25


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, n. 91, della Legge 20 aprile 2026 n. 50, il legislatore ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19, introducendo un articolato pacchetto di misure destinate a consolidare la fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle riforme già avviate, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli investimenti, ridurre i tempi procedimentali e rafforzare i processi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. 

Tra gli interventi più significativi si segnalano, infatti, disposizioni dirette a ridurre i tempi delle procedure, accrescere l’interoperabilità dei sistemi informativi e irrobustire i meccanismi di controllo e monitoraggio della spesa.

In tale contesto, si colloca anche la modifica dell’art. 25, che, attraverso l’introduzione dei commi 5-quater e 5-quinquies, interviene su due ambiti distinti, ma strettamente connessi alla governance economico-finanziaria del PNRR: da un lato, il sostegno agli investimenti in startup innovative; dall’altro, il rafforzamento dei controlli sugli incentivi di Transizione 4.0.

Detrazione del 65% per investimenti in startup innovative (comma 5-quater)

Il comma 5-quater dell’articolo 25 introduce un regime temporaneo di natura agevolativa, consentendo di richiedere, entro il 31 maggio 2026, la detrazione del 65% per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2025 in startup innovative.

La disposizione si caratterizza per il suo carattere eccezionale, prevedendo:

  • una riapertura dei termini per l’accesso all’agevolazione;
  • una misura rafforzata della detrazione, promossa al fine di sostenere l’afflusso di capitali privati;
  • l’affidamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei controlli sul rispetto del regime “de minimis”.

La ratio dell’intervento è quella di proteggere e valorizzare investimenti già effettuati, evitando che criticità procedurali o incertezze applicative possano trasformarsi in una perdita del beneficio fiscale. In tal modo, il legislatore mira al sostegno di un settore strategico, quale quello delle startup innovative, in linea con gli obiettivi di crescita e competitività sottesi al PNRR.

Rafforzamento dei controlli su Transizione 4.0 (comma 5-quinquies)

Accanto alla misura incentivante, il comma 5-quinquies prevede un rilevante rafforzamento dei presidi di controllo relativi all’Investimento Transizione 4.0 (M1C2 – Investimento 9).

La norma istituisce una cooperazione strutturata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Gestore dei Servizi Energetici e l’Agenzia delle Entrate, consentendo lo scambio di dati e informazioni anche in deroga ai limiti di riservatezza previsti dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Si tratta di una previsione di particolare rilievo, che soddisfa l’esigenza di:

  • consolidare la capacità di verifica degli incentivi;
  • prevenire fenomeni di indebita fruizione dei benefici fiscali;
  • assicurare una più efficace tracciabilità delle operazioni finanziate.

L’introduzione di flussi informativi integrati tra amministrazioni rappresenta, in tal senso, uno strumento essenziale per garantire l’integrità della spesa pubblica, in particolare, in un ambito ad alto impatto finanziario come quello di Transizione 4.0.

Le modifiche apportate all’art. 25 riflettono in modo significativo l’impostazione della Legge 20 aprile 2026 n. 50, che si muove su due strade: incentivare gli investimenti privati e, al contempo, rafforzare i controlli sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Da un lato, il comma 5-quater interviene, dunque, a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione, con una misura fiscale di favore; dall’altro, il comma 5-quinquies si pone come intervento di rafforzamento dei meccanismi di vigilanza, attraverso una cooperazione istituzionale più decisa.