Diritto

PEC imprese individuali cancellande


La problematica è stata posta all'attenzione del MISE da parte delle Camere di commercio e delle Commissioni provinciali dell'Artigianato, non essendo chiaro se l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata riguardi anche le imprese individuali soggette a cancellazione.

E' bene ricordare che la comunicazione della posta elettronica certificata alla Camera di commercio, deve avvenire in sede di registrazione dell'impresa, nel registro delle imprese oppure, in caso di imprese già iscritte antecedentemente la data di entrata in vigore del provvedimento, avrebbe dovuto essere già stata fatta entro il 30 giugno 2013 (art. 5 comma 2 del Dl 179 del 2012)

La mancata comunicazione è punibile con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2194 del Codice Civile (in caso di imprese individuali) e dall'articolo 2630 del Codice Civile (imprese diverse da quelle individuali).

Dalla lettura delle norme si evince che in caso di cancellazione di un'impresa individuale, iscritta al registro delle imprese antecedentemente l'entrata in vigore della norma, e che non abbia provveduto alla comunicazione della PEC, la stessa sarebbe sanzionata con la sospensione per 45 giorni della domanda di cancellazione, sanzionata ai sensi dell'articolo 2194 del Codice Civile e si darebbe seguito al procedimento disciplinato dall'articolo 2190 del Codice Civile (iscrizione d'ufficio degli atti da parte dell'ufficio competente al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti relativi all'impresa).

Secondo il MISE l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 comma 2 del Dl 179 del 2012 non può trovare applicazione nel caso sopra prospettato, per il fatto che nella norma stessa è prevista l'esclusione dall'obbligo per le imprese in stato di procedura concorsuale e delle imprese che non risultino attive. 

Appare evidente che la richiesta di cancellazione da parte dell'impresa individuale sia successiva al verificarsi della condizione di cessazione dell'attività e di conseguenza non sia rispettato il requisito di "impresa attiva".