IVA. L'impresa che non opera a causa della crisi ha diritto alla detrazione
La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27198 del 4 dicembre 2013, ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA spetta anche se l'impresa non ha iniziato a volgere attività a causa di situazioni di crisi temporanea.
La normativa europe stabilisce che il diritto al recupero dell'Iva sorge nel momento in cui se ne verifica l'esigibilità in capo a colui che ha posto in essere la cessione o la prestazione, a condizione e nella misura in cui i beni e i servizi acquistati siano impiegabili dal soggetto acquirente ai fini delle sue operazioni imponibili (o a queste assimilate).
La Corte si rifà alla sentenza n. 5739 emessa il 16 marzo 2005 dalla sezione tributaria 5, nella quale si legge:
"la detrazione dell'IVA regolata dall'articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, connessa all'inerenza dei "beni o servizi acquistati o importati" all'attività d'impresa, è configurabile, in presenza di documentate spese di investimeno, sostenute in vista dello svolgimento di attività lucrativa artivolata in un'iniziativa complessa e quantitativamente rilevante, anche in assenza di operazione attive, non potendo escludersi che una società intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta ad una stasi da una temporanea crisi finziaria o da gluttuazioni del mercato".
Viene ribadito dunque, che il presupposto necessario e sufficiente per l'esercizio della detrazione dell'Iva è unicamente il rapporto di inerenza o strumentalità tra il bene o il servizio acquistato e l'attività dell'impresa (non è necessario che vi sia un rapporto diretto tra acquisto e una particolare operazione imponibile attiva).
Per poter negare il diritto alla detrazione IVA, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare alternativamente:
- la volontà effettiva dell'imprenditore di non voler perseguire lo scopo per il quale la sua impresa è stata costituita (o l'esistenza di situazioni abusive o fraudolente)
- l'assenza del nesso di causalità (principio di inerenza) tra l'acquisto effettuato a monte e l'attività svolta dall'impresa