Badge elettronico: ancora nessun obbligo per le imprese
Il D.L. 159/25, poi convertito in Legge 198/25, ha introdotto diverse modifiche agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche se, molte di queste, non trovano un’immediata applicazione perché rimandano a futuri decreti attuativi.
E’ anche il caso del badge elettronico.
Nella prima scrittura, quella riportata nel D.L. originale, compariva questa previsione:
2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, […] sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento […] dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), […]. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro[…].
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
La Legge 198/25, che ha convertito il D.L. ha espresso ancora più chiaramente che i 60 giorni richiamati al comma 2 si riferiscono al termine entro il quale emanare il decreto attuativo specifico. Questo lo ribadisce anche la recente circolare 1/2026 dell’INL che specifica:
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista […] ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione. Occorre sottolineare che, […] la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto […] che provvederà ad individuare “le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”.