Il "magazzino" delle imprese costruttrici non è soggetto a IMU
L'abolizione dell’IMU sul “magazzino” delle imprese edili è prevista dall'articolo 2 del Dl 102 del 31 agosto 2013.
In particolare le disposizioni di legge prevedono:
- l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati
- l’esenzione dall’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’IMU dovuta per i medesimi fabbricati
Da ricordare: qualora l'acconto 2013 fosse stato versato con le aliquote 2012 e nel 2013 il comune avesse aumentato la percentuale, occorrerà effettuare un conguaglio senza sanzioni, entro la scadenza del saldo 16 dicembre 2013
La non assoggettabilità all'IMU è subordinate a:
- la classificazione in bilancio dei fabbricati “invenduti” tra le Rimanenze (“beni merce”);
- i fabbricati non devono essere in ogni caso locati
A tal fine, l’esenzione è comunque riconosciuta a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, fintanto che il fabbricato rimane destinato alla vendita.
La risoluzione n. 11/DF chiarisce che il concetto di "costruito" si possa anche estendere a quegli immobili acquistati dall'impresa di costruzione sui quali la stessa procede "ad interventi di incisivo recupero" ai sensi dell'art. 3, comma 1 letter c), d) e f) del DPR 380 del 6 giugno 2001.
Il legislatore ha dunque operato un'equiparazione tra gli immobili oggetto di interventi di incisivo recupero e i fabbricati in corso di costruzione, essendo entrambi ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori.