Fringe benefit e stock option 2025 da comunicare all’INPS entro fine febbraio 2026
Con il Messaggio 13 febbraio 2026, n. 536, l’INPS fornisce istruzioni relative alla comunicazione dei dati relativi ai compensi erogati, a titolo di fringe benefit e di stock options 2026 di cui all’art. 51 del TUIR, al personale cessato dal servizio nell'anno di imposta 2025 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche.
Il Messaggio INPS n. 536/2026
Si premette che la legge di Bilancio 2025 (lege n. 207/2024) ha prorogato per il trienno 2024-2027 l'innalzamento del limite di esenzione fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, passato da 258,23 a 1.000 euro, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas), delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi relativi al mutuo della prima casa. In presenza di figli il limite è di 2.000 euro. Ciò significa che, se tali compensi sono stati erogati a lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro con diritto a pensione nel 2025, l'INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta, basandosi sulle informazioni fornite dai datori di lavoro.
Dunque, l’INPS interviene con il Messaggio in esame, per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d’imposta 2025, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio l’anno 2025, devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all’art. 51 del TUIR.
Quet’ultima disposizione, al comma 1, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La norma stabilisce il c.d. principio di “onnicomprensività”, che comporta l‘assoggettamento a tributo di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, ferme restando le eccezioni ivi previste.
L’ampia locuzione adiperata dal legislatore ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche altri vantaggi accessori - quali fringe benefit e stock option - che i lavoratori diendenti possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 51 TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
L'INPS ricorda, altresì, che tra i fringe benefit rientra anche il cd. «bonus locazioni» (art. 1, commi 386-389, legge n. 207/2024) riservato ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, a determinate condizioni.
Detto invio dei dati consente all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, di effettuare, per il personale dipendente, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio 3036 e di trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche (CU), ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Infatti, se le somme e i valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengono corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto alla pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.
Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente (v. art. 51, comma 1, seconda parte, TUIR).
La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il relativo percorso.