Somme trattenute dalla Comunità energetica rinnovabile (CER) sugli incentivi distribuiti agli associati – Trattamento IVA
Con la Risposta a interpello 9 febbraio 2026, n. 22, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle trattenute operate da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sugli incentivi distribuiti agli associate dal GSE, affermando che tali trattenute se servono a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente, sono fuori campo di applicazione dell’IVA e non sono equiparabili a ricavi.
L’interpello
Nella fattispecie in esame, l’istante é un ente del Terzo Settore, iscritto nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS), che opera come soggetto facilitatore e, in prospettiva, come soggetto organizzatore e gestore di Comunità energetiche rinnovabili (CER).
I facilitatori svolgono attività di consulenza, accompagnamento e supporto alla costituzione delle CER, che sono aggregazioni di famiglie, enti e imprese finalizzate alla condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, beneficiando dei relativi meccanismi incentivanti.
Nell’interpello l’ente rappresenta di svolgere attività istituzionale di natura informativa/divulgativa, tuttavia in fase di evoluzione in attività di organizzazione e gestione delle CER, pur restando nei perimetri dell’attività di interesse generale.
Tra le sue entrate finanziarie rientrano alcuni contributi che il GSE corrisponde direttamente alle comunità energetiche, in qualità di referenti che gestiscono i rapporti tra il GSE e i produttori e consumatori finali, con lo scopo di incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile. Si tratta, in particolare, della tariffa premio sull’energia condivisa e del contributo Arera, teso a rimborsare alcune componenti tariffarie. Questi importi vengono poi redistribuiti agli associati “autoconsumatori”.
La gestione delle configurazioni di autoconsumo comporta, tuttavia, maggiori spese tecniche e amministrative, comunque connesse alle finalità istituzionali dell’associazione. L’ente evidenzia infatti che la gestione della comunità genera costi crescenti e che, nei casi in cui le quote associative non siano sufficienti a coprire tali oneri, intende trattenere una parte degli incentivi prima della loro distribuzione agli associati.
L’istante chiede quindi chiarimenti sulle eventuali trattenute effettuate sugli incentivi erogati alla CER e, nello specifico, se le somme trattenute sugli incentivi erogati dal GSE per la copertura delle maggiori spese di gestione siano assoggettate a tassazione in capo all'ente, configurandosi come:
- ''prestazioni specifiche'' di natura commerciale (ex art. 148 TUIR, nel regime fiscale fino al 2025);
- ''prestazioni specifiche'' da assoggettare al test di commercialità (ex art. 79 Codice del Terzo Settore, nel regime fiscale a partire dal 2026).
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ha confermato la natura non commerciale di dette trattenute, basandosi sulla seguente considerazioni:
- assenza di sinallagma: la trattenuta non configura una "prestazione specifica" o la vendita di un bene, poiché non garantisce ai soci alcun vantaggio o servizio extra rispetto alla partecipazione istituzionale alla CER;
- equivalenza finanziaria: l'operazione produce effetti analoghi a un versamento integrativo della quota associativa annuale richiesto a conguaglio, pratica già considerata non commerciale;
- finalità istituzionale: l'attività di produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo è classificata come attività di "interesse generale" per gli Enti del Terzo Settore.
Il trattamento fiscale segue l'evoluzione della riforma del Terzo Settore, nel senso che fino al 2025 si applicava l'art. 148 TUIR, che escludeva dalla formazione del reddito le quote e i contributi associativi versati per fini istituzionali; dal 2026 è entrato a pieno regime l'art. 79 del Codice del Terzo Settore, che conferma la natura non commerciale delle attività svolte verso gli associati in conformità alle finalità dell'ente.
Le Entrate hanno inoltre precisato, circa l’esclusione IVA, che mancando il requisito oggettivo previsto dagli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972 (non c'è un rapporto di scambio diretto per un servizio specifico), le trattenute sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Riguardo la vendita di energia eccedente, che resta ferma la rilevanza fiscale per i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia immessa in rete (non autoconsumata). In quest’ultimo caso, la tassazione in capo al singolo socio avviene sull'intero importo erogato dal GSE, senza poter dedurre la trattenuta operata dalla CER per le spese generali.