Fisco

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Trattamento fiscale


Con la Risposta a interpello 21 gennaio 2026, n 14, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in materia di fringe benefit auto il lavoratore dipendente può concorrere all’onere complessivo sostenuto dall’azienda per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit anche tramite trattenute mensili, nell’arco temporale di dodici mesi.

La fattispecie  

Nel caso in esame, una società ha intenzione di introdurre nella sua azienda una nuova car policy chiamata Car Flexi, riservata ai manager, che prevede l’utilizzo promiscuo di auto aziendali solo a bassissime emissioni (elettriche o ibride plug‑in) e la partecipazione del dipendente all’intero costo effettivo dell’auto, attraverso una trattenuta mensile, pari al 100% del fringe benefit convenzionale (tabelle Aci) e la riduzione del premio variabile per coprire il rimanente costo di noleggio.

La società istante specifica che, al momento della stipula e per tutto il periodo dell’accordo di Car Flexi, non è conosciuto il valore della retribuzione variabile perché non ancora maturato né determinato. Nel caso in cui la quota variabile non sia sufficiente a coprire il costo per il noleggio dell’auto, la differenza è trattenuta al manager in un'unica soluzione oppure in rate mensili di pari importo. L’eventuale residuo del premio sarà pagato in denaro al dipendente e assoggettato a tassazione e contributi.

Il dubbio della società riguarda la conformità del modello Car Flexi proposto rispetto a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR - che sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente - in materia di tassazione dei fringe benefit e, nello specifico, di auto concesse in modo promiscuo.

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se il progetto ''Car Flexi'', come prospettato, non violi l'art. 51, comma 1, del TUIR e sia quindi conforme alla normativa fiscale che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi di sostituzione d'imposta.

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità di corresponsione, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. 

Le Entrate ricordano poi che, ai fini della determinazione del valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti, il legislatore ha previsto, come regola generale, il riferimento al valore normale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, opera una disciplina speciale, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, che introduce un criterio forfetario di determinazione del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale annua e sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, con applicazione di percentuali differenziate in funzione della tipologia del veicolo.

Secondo l’Agenzia, la previsione normativa che consente di assumere il valore del beneficio al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, deve essere interpretata in senso restrittivo.

Come già chiarito dalla prassi (v. Circolare n. 326/1997), tale riduzione è ammessa esclusivamente per le somme richieste al lavoratore quale corrispettivo per l’uso personale del veicolo, determinate sulla base del valore convenzionale del fringe benefit. Nel caso di specie, la trattenuta mensile pari al valore convenzionale risulta quindi idonea ad azzerare il fringe benefit auto.

Invece, le ulteriori somme con cui il dipendente concorre a coprire il costo sostenuto dall’azienda, non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolata. L’Agenzia afferma dunque che tali importi, anche se recuperati mediante la riduzione della retribuzione variabile, costituiscono a tutti gli effetti utilizzo di reddito imponibile da parte del lavoratore e devono pertanto concorrere alla formazione del reddito complessivo. 

In conclusione, ne deriva, secondo l’Agenzia Entrate, che la differenza tra il costo totale del veicolo e il valore convenzionale del fringe benefit non può ridurre la base imponibile, ma deve essere trattenuta dalla retribuzione variabile già assoggettata a tassazione, nel rispetto degli obblighi del sostituto d’imposta.