Novità 2026: ammortizzatori sociali
La circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 presenta la sintesi delle novità in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026.
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Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito D.L. n. 180/2025 |
D.L. recante “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA” rubricato “Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria”, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. |
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Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito L. n. 182/2025 |
Legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, che introduce modifiche alla normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. È stato disposto che il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale. |
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Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie secondo la Legge di Bilancio 2026 |
1. Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa Stanziati 100 milioni di euro per il 2026 sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di cristi industriale e complessa.
2. Proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa Prevista la proroga per il 2026 dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all’utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di cristi industriale complessa. Gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell’esonero sono stati quantificati a 6,5 milioni di euro per il 2026.
3. Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività Per effetto di tale proroga può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per una durata massima di 6 mesi qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concreti prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.
4. Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA Integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS; l’intervento, che è previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l’anno 2026, a 19 milioni di euro.
5. Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili Con successiva circolare sarà comunicato l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori per l’anno 2026.
6. Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center L’indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni. La misura consiste in un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
7. Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica Misura volta alle imprese che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro. Si tratta di un ulteriore periodo concesso in continuità alle altre tutele già riconosciute; erogato fino al 31 dicembre 2026. La durata può essere di massimo 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà ovvero di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
8. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi Prorogate per gli anni 2025, 2026 e 2027: possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica e con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata. |
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Altri trattamenti di sostegno al reddito |
1. Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria L’intervento è stato prorogato alle medesime condizioni per il triennio 2024-2026: durata massima di 12 mesi nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità.
2. Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
3. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno mille lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. su richiesta delle imprese interessate, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di CIGS in via eccezionale e in deroga in continuità con gli ammortizzatori sociali già concessi e autorizzati in precedenza. L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ed entro il limite di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027. |
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Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro |
1. Modifica della disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità (Anticipazione NASpI): introdotto il comma 3-bis, che prevede l’erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità. 2. Modifica dei requisiti di accesso all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS): quanto al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Inoltre, quanto al requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. |
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Tutela della genitorialità |
A rafforzamento dell’operatività degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 151/2001, a legge di Bilancio 2026 ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni. |
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Visite fiscali: reperimento medici |
Al fine di consentire l’incremento del numero dei professionisti preposti alla verifica dello stato di incapacità temporanea al lavoro per malattia dei lavoratori pubblici e privati, la legge di Bilancio 2026, ha disposto che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia, partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono svolgere visite fiscali per conto dell’INPS esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali |