Lavoro

Lavoratori ‘Salvaguardati’: ecco il decreto


Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013 il Decreto 8 ottobre 2012 che dispone le modalità di attuazione dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge n.  95/2012 (Spending Reviewindividuando un contingente di lavoratori esentati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previgenti la riforma previdenziale

In particolare, viene ampliata la platea dei lavoratori ‘salvaguardati’ di ulteriori 55.000 unità rispetto ai 65.000 lavoratori già tutelati in base al decreto del 1° giugno 2012 consentendo di fruire delle deroghe alla normativa in vigore (Decreto “Salva Italia”) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2011 accordi in sede governativa finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con l’intervento degli ammortizzatori sociali e che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità lunga o ordinaria. Per queste fattispecie le aziende che hanno collocato in mobilità i 40mila lavoratori con accordi entro il 31 dicembre 2011 devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:

  • l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento entro 30 giorni dal 21 gennaio 2013, data di pubblicazione del decreto (quindi entro il 20 febbraio 2013),
  • l’elenco dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze e indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012.

Sara l’INPS che trasmetterà le comunicazioni delle imprese entro 15 giorni dalla data di ricevimento ammettendo i lavoratori interessati al trattamento.

Quali sono i compiti dei lavoratori?

I lavoratori che hanno cessato il lavoro per accordi individuali o collettivi, devono presentare un’istanza di accesso alla pensione, corredata dell’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso  di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice civile, alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti
  • in tutti gli altri casi, alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato

da presentarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entro il 21 maggio 2013).

 

Ecco la tipologia, ed il numero, dei lavoratori coinvolti dal decreto:

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