Niente procedura di sovraindebitamento per chi accetta l’eredità con beneficio di inventario
Con la sentenza del 18 novembre 2025, n. 30412, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna contro la pronuncia della Corte d’Appello di Roma che le aveva negato l’accesso alla procedura di sovraindebitamento gravante sui patrimoni dei genitori defunti, per aver accettato l’eredità con beneficio di inventario.
La donna si era rivolta al Tribunale per chiedere l'omologazione di un piano del consumatore di cui agli artt. 67 e s. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in breve, c.c.i.i.), proposto per risolvere il sovraindebitamento gravante sui patrimoni dei suoi defunti genitori, dichiarando di avere accettato le eredità di entrambi con il beneficio d'inventario ai sensi degli artt. 484 e s. c.c.
Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, nonostante l'opposizione dell’istituto di credito, il quale aveva proposto reclamo contro la sentenza di omologazione.
La Corte d'Appello aveva accolto il reclamo, ritenendo la ristrutturazione dei debiti del consumatore incompatibile con l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Contro la sentenza in appello, la ricorrente si è rivolta quindi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, da parte dei giudici d’appello, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 484 ss. c.c. e degli art. 67 ss. del d.lgs. n. 14/2019, anche in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c.: inesistenza giuridica dell'affermata incompatibilità tra gli istituti dell'accettazione beneficiata dell'eredità e della composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento del consumatore».
In dettaglio, la donna censura nel suo ricorso in Cassazione, l'affermazione della corte d'appello secondo cui la liquidazione dell'eredità beneficiata e la ristrutturazione dei debiti del consumatore «rispondono a finalità e logiche differenti», sicché la prima non potrebbe trovare soluzione tramite la seconda.
La ricorrente confuta tale tesi, rilevando che l'erede beneficiato, previa autorizzazione del giudice, può stipulare transazioni relative ai beni ereditari (art. 493 c.c.) e che la qualità di consumatore è trasmissibile agli eredi (Cass. n. 18579/2018).
Per gli ermellini, il motivo è apparso infondato.
Precisano, nella loro sentenza, infatti, che la domanda di omologazione del piano del consumatore venne presentata ex novo dalla ricorrente e non in subentro come erede in una procedura di composizione già aperta su ricorso, e in vita, dei genitori.
Pertanto, gli ermellini constatato che l'erede aveva presentato una domanda per la composizione di un sovraindebitamento che non era il proprio, bensì quello dei suoi danti causa.
Inoltre, proprio in virtù della accettazione con beneficio d'inventario, spiegano i giudici, nemmeno si può prospettare l'ipotesi che il sovraindebitamento in cui versavano i genitori potesse avere intaccato la situazione della erede, mettendola, a sua volta, in uno «stato di crisi o di insolvenza» (art. 2, lett. c, c.c.i.i.).
Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di incompatibilità tra i due istituti valorizzati dalla corte territoriale, scrivono i giudici di legittimità, l’erede con beneficio di inventario di un de cuius (consumatore e) sovraindebitato non può proporre ai creditori del suo dante causa un piano di ristrutturazione dei debiti, perché tale facoltà è concessa al «consumatore sovraindebitato» (art. 67, comma 1, c.c.i.i.).
La ricorrente, allegando di avere accettato le eredità dei genitori con beneficio d'inventario, contraddiceva (o almeno non allegava) l'esistenza del presupposto oggettivo necessario per accedere alle «procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento», ovverosia di essere un soggetto, appunto, sovraindebitato.
Corretta l’argomentazione del Procuratore generale, il quale, nel concludere per il rigetto del ricorso, sottolineava la natura personale della procedura di ristrutturazione dei debiti, che ha lo scopo di liberare il debitore (non immeritevole) da uno «stato» che lo relega in condizioni di debolezza economica e di vulnerabilità sociale.
In seguito al decesso della persona sovraindebitata, la rinuncia all'eredità o - come nella fattispecie - l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario pongono il chiamato e l'erede al riparo dal pericolo di essere coinvolto personalmente nello «stato» di sovraindebitamento e, quindi, al tempo stesso, escludono che egli possa avvalersi delle procedure di composizione volte a porre rimedio a quello «stato».
Non si tratta, dunque, di adottare una «interpretazione creativa» di un «divieto» non esplicitamente dettato dal legislatore, come paventa la ricorrente, evidenziano i giudici. Né di affermare una incompatibilità ontologica tra liquidazione dell'eredità beneficiata e «soluzione negoziata su base concorsuale» del rapporto con i creditori del de cuius.
È sufficiente prendere atto che la ricorrente non versa, né afferma di versare, nello «stato» che legittima il debitore a ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione formula il seguente principio di diritto: «L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo "stato" in cui questi versava, in quanto – nel mentre non può presentare il ricorso "in luogo" o "in sostituzione" del defunto - difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede».