Fisco

Quando i contributi pubblici sono imponibili ai fini Iva?


In data 21 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 34/E, in materia di corretto trattamento dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni ai fini Iva.

Si precisa che, in linea generale, un'operazione è imponibile ai fini Iva quando connessa ad un rapporto giuridico sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico che comporti un nesso di reciprocità tra le parti contraenti; il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo della prestazione ricevuta.

Nella fattispecie dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni, è necessario effettuarne una corretta qualificazione, partendo dall'analisi della norma di legge che individua l'erogazione stessa, al fine di accertare se si tratti di:

  • contributi pubblici, quali mere elargizioni di denaro;
  • corrispettivi per la prestazioni di servizi o la cessione di beni.

 Si tratta di contributi pubblici non imponibili ai fini Iva nelle seguenti ipotesi:

  1. erogazioni previste in qualità di aiuti o agevolazioni, al verificarsi di presupposti predefiniti da norme (per esempio nel caso di aiuti di Stato automatici o erogazioni in favore di particolari categorie di soggetti);
  2. erogazioni effettuate sulla base di procedimenti avviati a norma dell'articolo 12 della legge 241/1990, ossia le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e i vantaggi economici di qualunque genere, concessi a persone, enti pubblici e privati mediante i criteri di evidenza pubblica previsti dall'ordinamento dell'amministrazione procedente, a garanzia di trasparenza ed imparzialità;
  3. erogazioni definite a livello comunitario ed attuate a livello nazionale per mezzo di bandi o delibere di organi pubblici;
  4. somme erogate dai soci, quali apporti di capitale da esporre in bilancio nel patrimonio netto, secondo le norme del codice civile.

Si tratta di corrispettivi imponibili ai fini Iva, nelle seguenti ipotesi:

  1. erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice degli appalti;
  2. erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in deroga alle norme del codice degli appalti (per esempio contratti riguardanti la sicurezza nazionale o contratti relativi all'inhouse providing);
  3. erogazioni per le quali sia rinvenibile un vantaggio diretto ed esclusivo all'amministrazione procedente;
  4. erogazioni per le quali siano previste (in convenzione o anche solo tramite norme di rinvio) delle clausole risolutive o di penalità derivanti da inadempimento del soggetto ricevente;
  5. erogazioni residuali, cioè che non si riconducono a nessuna delle ipotesi precedentemente elencate.