Acquisto per usucapione: sì alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina
La Risoluzione 77/E dell'Agenzia delle Entrate risponde all'interpello sull'applicabilità o meno dei benefici previsti dall'art.1 del Dpr 604 del 6 agosto 1954 agli atti dell'autorità giudiziaria che dichiarino l'acquisto per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Il decreto suddetto concede agevolazioni fiscali per i seguenti atti, destinati alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina:
- atti di compravendita;
- atti di permuta (quando per entrambe le parti l'atto sia posto in essere escluzivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà acquistata);
- atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonchè gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi;
- atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
- atti con i quali il nudo proprietario acquista l'usufrutto o l'usufruttuario acquista la nuda proprietà.
Le condizioni, affinchè, le agevolazioni siano applicabili sono:
-
l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, ossia si tratti di un coltivatore diretto (colui che si dedica direttamente, abitualmente e manualmente alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del suo nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, così come disposto dall'art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454);
- il fondo in oggetto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà terriera contadina e non ecceda di oltre 1/10 la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
- l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta non abbia venduto, nel biennio precedente all'atto, altri fondi rustici o appezzamenti di terreno, la cui superficie complessiva non risulti essere superiore ad un ettaro.
Le agevolazioni in questione consistono nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e nell'esenzione dell'imposta di bollo, in sede di registrazione di uno o più degli atti sopra elencati.
L’agevolazione deve essere invocata nell’atto notarile e la sua concessione è sottoposta al rilascio di una certificazione da richiedere alla Provincia dove è situato il nucleo principale del fondo oggetto di formazione o arrotondamento, che attesti la qualifica di coltivatore diretto dell’acquirente e la rispondenza del fondo a quanto disposto dalla Legge 604/54.
La Provincia rilascia una certificazione provvisoria, da consegnare al notaio rogante che l’allegherà all’atto di compravendita al momento della registrazione dello stesso. Poi, entro tre anni dalla data dell’atto notarile, sarà rilasciata la certificazione definitiva da produrre all’Agenzia delle Entrate per la conferma dell’agevolazione.
In merito all'interpello in oggetto, la risoluzione ritiene che, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 e per gli atti previsti dall'art.1 del Dpr 604/1954, le agevolazioni in esame possano trovare applicazione in caso di atti giudiziari, che accertino l'intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Sebbene l'acquisto per usucapione, infatti, non rientri tra gli atti espressamente previsti dall'art.1 del dpr 604/1954, la giurisprudenza afferma che a tale elenco non vada attribuito carattere tassativo.