Rapporto di lavoro

Se il lavoratore non usa correttamente i dispositivi di sicurezza, il datore lo risarcisce per l’infortunio


Con un’ordinanza del 24 settembre 2025, la n. 26021, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di sicurezza sul lavoro, in un caso in cui un operaio aveva perso l’uso dell’occhio a causa di una scheggia, mentre svolgeva le sue mansioni professionali.

All’infortunato, l’INAIL aveva riconosciuto un danno biologico di invalidità permanente pari al 28%, tuttavia l’operaio si era rivolto al tribunale per chiedere il risarcimento ulteriore, citando in giudizio il datore di lavoro e contestando allo stesso il danno differenziale.  

I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, avevano rigettato la domanda attorea, escludendo il danno differenziale a carico del datore di lavoro, basandosi sul fatto che il danno biologico permanente fosse già stato riconosciuto dall’INAIL.

Gli ermellini, però, ribaltano la pronuncia di merito, ritenendo che la ferita ben poteva essere scongiurata, se solo il lavoratore avesse usato gli occhiali di protezione e di tale non utilizzo è responsabile l’azienda, la quale non ha correttamente vigilato sul sicuro operare del suo lavoratore; in tali circostanze, scrivono i giudici, spetta al datore di lavoro di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e che anche questi ultimi mancano di prudenza o sono negligenti, è il datore di lavoro che deve accertarsi che le misure di sicurezza adottate dall’azienda siano correttamente adoperate dai dipendenti.

Spetta, quindi, al datore di lavoro provare in giudizio di aver adempiuto correttamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro, di aver compiuto la valutazione del rischio, adottato le misure di protezione, svolto la formazione e l’addestramento dei dipendenti sul corretto utilizzo delle misure di protezione fornite, vigilato sul loro corretto utilizzo da parte dei propri dipendenti.

Al lavoratore spetta solo in compito di dimostrare che il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali, esibendo l’inadempimento del datore di lavoro, senza necessariamente doverlo provare; è invece demandato a quest’ultimo l’obbligo di provare l’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

 La Corte cassa la sentenza, rimettendo ad un nuovo giudice la definizione del caso.