Agevolazioni

La card di ricarica per auto elettrica non costituisce fringe benefit


Le carte per la ricarica elettrica delle autovetture assegnate in uso promiscuo - riconosciute entro un certo limite annuo -  non costituiscono fringe  benefit  tassabile  in  capo  al  dipendente,  a  prescindere  dall'utilizzo  aziendale o privato del veicolo assegnato.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 237 del 10 settembre 2025.

La società Istante ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in, utilizzabili anche per fini privati.

Nello specifico, la società chiede se la card generi fringe benefit tassabile, e se sia possibile dedurre eventuali costi a carico del dipendente in caso di superamento di un limite chilometrico annuo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo  netto corrisposto in busta paga.

Le  somme  addebitate  al  dipendente  in  relazione  all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI  al  fine  di  abbattere  il  valore  del  fringe  benefit  da  assoggettare  a  tassazione  ai  sensi  dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (tassazione forfetaria).

L’energia elettrica specificatamente destinata all'alimentazione e ricarica dell'autovettura aziendale, fornita direttamente dal datore di lavoro non costituisce reddito da lavoro dipendente, in quanto, ai fini della determinazione del valore imponibile del veicolo aziendale concesso ad uso promiscuo, il  costo  chilometrico  esposto  nelle  tabelle  ACI,  include  anche  il  carburante.  Ciò  a  prescindere dell'utilizzo (aziendale o personale) che il dipendente fa del veicolo messo a disposizione dall'azienda.

Infatti, con la Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022,  era stato  precisato che i buoni o i titoli analoghi  per la  ricarica  di  veicoli elettrici  rientrano  nel  perimetro applicativo del c.d. bonus carburante di cui all'art. 2 del D.L. n. 211/2022, con il fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra le differenti tipologie di veicoli.