La card di ricarica per auto elettrica non costituisce fringe benefit
Le carte per la ricarica elettrica delle autovetture assegnate in uso promiscuo - riconosciute entro un certo limite annuo - non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 237 del 10 settembre 2025.
La società Istante ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per la ricarica di auto elettriche o ibride plug-in, utilizzabili anche per fini privati.
Nello specifico, la società chiede se la card generi fringe benefit tassabile, e se sia possibile dedurre eventuali costi a carico del dipendente in caso di superamento di un limite chilometrico annuo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.
Le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (tassazione forfetaria).
L’energia elettrica specificatamente destinata all'alimentazione e ricarica dell'autovettura aziendale, fornita direttamente dal datore di lavoro non costituisce reddito da lavoro dipendente, in quanto, ai fini della determinazione del valore imponibile del veicolo aziendale concesso ad uso promiscuo, il costo chilometrico esposto nelle tabelle ACI, include anche il carburante. Ciò a prescindere dell'utilizzo (aziendale o personale) che il dipendente fa del veicolo messo a disposizione dall'azienda.
Infatti, con la Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, era stato precisato che i buoni o i titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientrano nel perimetro applicativo del c.d. bonus carburante di cui all'art. 2 del D.L. n. 211/2022, con il fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra le differenti tipologie di veicoli.