Senza IVA la ricarica dei buoni carburante
Una carta prepagata che permette di acquistare il carburante presso una stazione di servizio si qualifica come un “buono-corrispettivo multiuso”, in quanto, al momento della sua emissione, non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante la carta.
A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre 2025, che, ai fini dell’individuazione del trattamento IVA delle carte prepagate che consentono di acquistare il tipo di carburante prescelto presso un’unica stazione di servizio, ha anzitutto esaminato se la carta prepagata emessa dall’istante rientri tra i buoni “monouso” o “multiuso”.
La distinzione è prevista dagli artt. 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dal DLgs. n. 141/2018, secondo cui i buoni monouso sono quelli che, al momento della loro emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di un buono monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
I buoni multiuso, invece, sono quelli che, al momento della loro emissione, non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Di conseguenza, ogni trasferimento di un buono multiuso precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
Come precisato dalla Relazione illustrativa al DLgs. n. 141/2018, la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo si basa sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.
Nel caso di specie, al momento dell’emissione della carta prepagata, non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante l’utilizzo della stessa. Tale elemento, infatti, dipende da un fattore variabile nel tempo, quale il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante, soggetto a fluttuazioni legate sia all’andamento del mercato petrolifero, sia alla politica di prezzi adottata dal singolo distributore.
Pertanto, non essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal citato art. 6-ter del D.P.R. n. 633/1972, le carte prepagate in questione sono configurabili quali buoni multiuso, con la conseguenza – discendente dal successivo art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972 – che l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della sua ricarica.
L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, ritenute superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte prepagate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E/2018 emanata anteriormente al DLgs. n. 141/2018.
Ne deriva che, laddove l’istante abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, le stesse possono essere “stornate”, al fine di recuperare l’IVA indebitamente versata, mediante emissione della nota di variazione ex art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso, poi, in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già decorso, l'istante può chiedere il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, poiché la decorrenza del predetto termine non è imputabile ad una “colpevole” inerzia dell’istante, essendosi quest’ultimo conformato alle indicazioni della prassi.