Fisco

Professionista dipendente part-time: legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25983 del 20 novembre 2013 ha sancito che anche se il professionista lavora mezza giornata come dipendente è legitimo l'accertamento basato sugli studi di settore.

Nel caso di specie un architetto ha ricevuto avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, spiccato sulla base degli studi di settore. La controversia tra contribuente e Amministrazione finanziaria finisce in Cassazione con il ricorso in appello proposto dal professionista contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale a sua volta aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

I giudici di legittimità respingono il ricorso presentato dall'architetto che aveva giustificato lo scostamento del suo reddito dagli studi di settore con la sua attività di dipendente della pubblica amministrazione. 

Secondo la Corte di Cassazione "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata".

Tale procedura di accertamento "costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio - contraddittorio che risulta attivato e svolto nel caso in esame - da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte".