Lavoro

INPS: chiarimenti in materia di TFR e contratti di solidarietà


L'INPS ha pubblicato il Messaggio n.18092 dell'8 novembre 2013 recante "Fondo di Tesoreria. Lavoratori in contratto di solidarietà assistita da intervento di Cigs. Chiarimenti. Modalità operative".

Con il presente Messaggio l'Istituto ha voluto fornire precisazioni in merito ai criteri di commisurazione delle quote di trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (legge n.863/1984) e, in particolare, per la valutazione del momento temporale per il recupero delle stesse da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa integrazione.

L'Istituto ha, pertanto, comunicato che è consentito alle aziende - che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs come strumento gestionale per il mantenimento dei livelli occupazionali - di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale: tali operazioni dovranno essere effettuate entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà.

Resta, inoltre, confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare.

Modalità di recupero

Ai fini dell’imputazione alla Cassa integrazione guadagni delle quote di TFR riferite alla retribuzione persa dai lavoratori durante il CdS, i datori di lavoro provvederanno ad indicare - nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> di <AltreACredito> delflusso Uniemens - il codice causale “L042” con il relativo ammontare.

Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà, invece, essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Da ricordare...

La materia dei contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs è disciplinata dalla legge n.863/1984. Con riguardo al TFR, l’articolo 1, c. 5 prevede che:

  • ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro; 
  • le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni.

Sono a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Inoltre, nell'ipotesi di ricorso alla solidarietà difensiva, la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall'avvenuta scadenza del contratto medesimo.