Associazione in partecipazione - E' lavoro dipendente se la quota viene calcolata sui ricavi lordi
La Corte suprema di Cassazione con la sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013, ha confermato che se la quota dell'associato in partecipazione è calcolata sui ricavi lordi, il rapporto si configura quale rapporto di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo.
Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato si differenzia rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa, per il fatto che l'lemento essenziale del primo, sia la partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite.
Pertanto, laddove venga resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, il rapporto di associazione in partecipazione deve essere assimilato al rapporto di lavoro dipendente.
Si ricorda che:
Il contratto di associazione in partecipazione è discliplinato agli artt. dal 2549 al 2554 del Codice Civile.
E’ un contratto in base al quale l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili (ed eventualmente alle perdite) della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere nel versamento di capitale o nell’esecuzione di un’attività lavorativa oppure essere misto (apporto di lavoro e capitale).
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante ma in ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della impresa (o ramo di impresa).
Non è prevista la forma scritta anche se per fini probatori di esistenza del contratto stesso tale forma è consigliabile.
Ai fini fiscali il contratto di associazione in partecipazione deve:
- risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, in grado di attribuire data certa all'atto
- contenere la tipologia di apporto e gli elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto (nel caso questo sia costituito da denaro o altri beni)
Qualora il contratto non avesse data certa, la quota spettante all'associato non sarebbe imponibile in capo allo stesso e non risulterebbe deducibile in capo al soggetto associante.
La riforma del Lavoro Fornero del 2012 ha introdotto il limite di tre associati nel caso di apporto di una prestazione di lavoro all'interno dell'impresa (limite da non considerare nel caso in cui gli associati siano legati all'imprenditore da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del limite sopra descritto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Classificazione:
Apporto lavoro o capitale e lavoro (misto):
- per l'associato il reddito è classificato come reddito di lavoro autonomo (principio di cassa) artt. 53 e 54 del DPR 917 del 22 dicembre 1986. Devono essere rispettati i requisiti previsti per il contratto di lavoro autonomo e precisamente l’assenza del vincolo di subordinazione nei confronti dell’associante al quale competerà solo un potere generico di coordinamento dell’attività dell’associato, la prevalenza dell'utilizzo dei mezzi propri rispetto ai mezzi dell'associante, l'autonomia nella gestione del tempo e delle modalità scelte per il raggiungimento del risultato oggetto del contratto stesso
- obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995
- qualora l'associato svolga lavori manuali obbligo di iscrizione all'INAIL
- l'associante potrà dedurre il compenso spettante all'associato in base al dato emerso dal rendiconto approvato (principio di competenza)
Apporto di capitali
- per l'associato che apporta esclusivamente capitale (e dunque non svolge attività di impresa) il reddito è classificato quale reddito di capitale, imponibile con le stesse modalità con cui vengono tassati i dividendi (art. 47 del DPR 917 1986)
- nessun obbligo di iscrizione previdenziale o assistenziale
- l'associante non potrà portare in deduzione l'importo spettante all'associato