Fisco

Agenti di commercio - Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela


L’Agenzia delle Entrate  interviene - con la Circolare 33/E dell'8 novembre 2013 - anche su istanza di alcune Direzioni regionali che hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’art. 1751 del codice civile agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

I riferimenti normativi.

La questione si fonda sull’analisi abbinata di una norma fiscale ed una civilistica:

  1. il Testo Unico delle Imposte sui redditi disciplina, all’articolo 105, comma 1, la deduzione dal reddito d’impresa degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente… nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro…”; il successivo comma 4 estende la possibilità di operare accantonamenti anche in relazione “alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f)”, tra le quali rientra anche la ”indennità per la cessazione del rapporto di agenzia”,
  2. la disciplina civilistica è contenuta nell’art. 1751 del cod.civ. (clicca per consultare il testo attuale), il quale è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 1993, ad opera dell’art.4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Nella nuova formulazione l’art. 1751 disciplina in modo unitario l’indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio, senza più rinviare alle previsioni del contratto collettivo di categoria. In sintesi, quindi, l’art. 1751 cod.civ.
    • disciplina l’indennità di cessazione senza operare più alcun riferimento ad altre fonti, costituendo pertanto l’unica fonte normativa in ordine alla relativa disciplina; 
    • non ripropone la distinzione (prevista dalla contrattazione collettiva) tra “indennità di risoluzione del rapporto”, “indennità suppletiva di clientela” e “indennità meritocratica”), fornendo quindi una nozione unitaria e compiuta dell’indennità di cessazione;
    • fornisce una disciplina unitaria della “indennità di cessazione del rapporto di agenzia” sottoponendola a determinate condizioni.

Pertanto l’evoluzione normativa configura due distinti scenari temporali , uno ante 1.1.1993 ed uno successivo.

La posizione dell’Agenzia nella Circolare 33/E

Nell’attuale quadro normativo, in conclusione, sono deducibili, ai sensi del richiamato art. 105 del TUIR, gli accantonamenti per “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del TUIR, i quali sono disciplinati in via esclusiva ed unitaria dall’art. 1751 cod.civ. .

Alla luce dell’evoluzione predetta del quadro normativo, L’Agenzia articola le sue indicazioni – in particolare per la gestione dei contenziosi in corso.

  1. Per le vertenze relative a periodi d’imposta ante 1.1.1993 (momento di decorrenza del nuovo art 1751 cod.civ.) L’Agenzia sostiene che possa ancora essere sostenuta la linea interpretativa secondo cui l’indennità suppletiva di clientela - in quanto connotata, per la disciplina collettiva che la regola, dall’incertezza dell’obbligo del preponente alla sua corresponsione - costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell’an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d’impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta. 
  2. per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall’art. 1751 cod.civ. nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1993, in considerazione della oramai consolidata posizione della Corte di Cassazione richiamata al paragrafo 3.2, deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR: nell’attuale quadro normativo le condizioni per la corresponsione dell’indennità di cessazione si riferiscono a tutta l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, di talché l’aleatorietà dovrebbe eventualmente comportare l’indeducibilità dell’intero accantonamento, in aperto contrasto con l’art. 105 del TUIR.

 

Pertanto, anche gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall’art 1751 cod. civ. in vigore dal 1° gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir.